Chiamata diretta, è sempre il DS a decidere

Orizzonte Scuola di Avv. Marco Barone 24 maggio 2017

Chiamata diretta, sarà sempre il DS a scegliere, legittimi i voti contrari o le mancate delibere del Collegio Docenti
La nota del MIUR 0016977 del 19-04-2017 afferma che “ La contrattazione definita in data 11 aprile u.s., infatti, introduce la necessità di una deliberazione del Collegio dei docenti, su proposta del Dirigente scolastico, sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale.

I requisiti in parola andranno individuati da ciascun Dirigente scolastico in numero non superiore a sei tra quelli indicati nell’allegato A dell’ ipotesi e proposti all’approvazione del Collegio docenti in tempo utile per la predisposizione dell’avviso, da pubblicare all’albo dell’istituzione scolastica entro i termini previsti”. Il CCNL di riferimento afferma che “il dirigente scolastico formula la proposta di passaggio da ambito a scuola in coerenza con il Piano triennale dell’ offerta formativa.

A tal fine il dirigente, previa deliberazione del collegio dei docenti su proposta del dirigente medesimo, individua sino a un massimo di sei titoli ed esperienze specifiche tra quelle di cui all’ allegato A, per ciascun posto vacante e disponibile, ovvero per gruppi di posti, in coerenza con il PTOF e il Piano di Miglioramento dell’istituzione scolastica. Qualora il collegio dei docenti correttamente convocato non si esprima entro 7 giorni dalla data prevista, il dirigente scolastico procede comunque . all’individuazione dei requisiti e alla pubblicazione dell’avviso, nel rispetto dei termini previsti a livello nazionale.

Sulla base dei criteri oggettivi indicati nell’ avviso, il dirigente opera un esame comparativo delle candidature e individua il docente cui effettuare la proposta.” Dunque la nota ed il CCNL affermano chiaramente che il Collegio può deliberare in materia su paletti già predefiniti e rigidi, che in ogni caso la proposta viene formulata dal DS, e che se il Collegio non delibera entro 7 giorni, sarà comunque il DS a procedere.

E non poteva essere altrimenti, perché questo coinvolgimento del Collegio docenti, è un qualcosa in più contemplato rispetto alla normativa esistente, ma che non sposterà di una virgola né l’essenza né la forma di una delle disposizioni più contestate della Legge 107 del 2015. La delibera del Collegio docenti pare essere richiesta per un pseudo- coinvolgimento di questo organo, per legittimare una disposizione tanto controversa quanto strettamente dal punto di vista lavoristico “aziendalista” per come pensata e concepita.

La Legge 107 del 2015 non ammette dubbi. Nel comma 79 si scrive chiaramente che è il DS a proporre gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento. Nel comma 80 emerge con chiarezza che è il dirigente scolastico a formulare la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa. L’incarico ha durata triennale ed e’ rinnovato purche’ in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui.

La trasparenza e la pubblicita’ dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica. Nel comma 81 si scrive che nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico e’ tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilita’ derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinita’, entro il secondo grado, con i docenti stessi e nel comma 82 che è il DS ad assegnare l’incarico che si perfeziona con l’accettazione del docente. Dunque sono assolutamente legittime oltre che legali le non delibere del Collegio docenti in materia, o le posizioni di contrarietà che vengono manifestate, stante il combinato disposto della Legge 107 del 2015 ed il CCNL di riferimento.

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