I commi 79-82 della 107/2015 sulla chiamata diretta

I Commi dal 79 al 82 dell’articolo 1 della legge 107/2015 si occupano della chiamata diretta dei docenti da parte del Dirigente Scolastico 
79. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo’ utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purche’ posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purche’ non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.
80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa. L’incarico ha durata triennale ed e’ rinnovato purche’ in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicita’ dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica.
81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico e’ tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilita’ derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinita’, entro il secondo grado, con i docenti stessi.
82. L’incarico e’ assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione del docente.  Il docente che riceva piu’ proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L’ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.

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