Monica Colombo, Arianna Ravelli Corriere della Sera 31 gennaio 2023
Penalizzazione Juventus: le motivazioni della sentenza. «Illecito grave e prolungato, provata intenzionalità. Alterazione sportiva»
Decisiva per la penalità del -15 in Corte d’Appello della Figc la violazione dell’articolo 6, quello sulla lealtà sportiva. «Impressionante mole di documenti» della procura di Torino «con valenza confessoria, che provano l’intenzionalità»
Penalizzazione Juventus: le motivazioni della sentenza. «Illecito grave e prolungato, provata intenzionalità. Alterazione sportiva»
Sono arrivate le 36 pagine di motivazioni della sentenza della Corte d’appello della Figc che ha penalizzato di 15 punti la Juventus nella stagione in corso e inibito 11 dirigenti. Il caso, come noto, è quello dell’impiego delle plusvalenze cosiddette «artificiali» per aggiustare i bilanci.
Due erano le domande che la sentenza aveva fatto nascere: 1) perché la Juventus era stata condannata mentre tutte le altre squadre coinvolte prosciolte; 2) perché si era scelta una penalità di 15 punti in classifica (il procuratore Chiné ne aveva chiesti 9). Vediamo come ci si arriva. Le motivazioni mettono al centro la violazione dell’articolo 4, quello che riguarda la lealtà sportiva: «La Juve ha commesso un illecito disciplinare sportivo, tenuto conto della gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione», si legge. «Un sistema fraudolento», si aggiunge.
L’intenzionalità: documenti dal valore «confessorio»
Decisive le carte dell’inchiesta Prisma della procura di Torino: «che ha evidenziato l’intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori». Nel merito è stato ritenuto che la Juve abbia commesso l’illecito, «vista la documentazione proveniente dai dirigenti» del club «con valenza confessoria e dai relativi manoscritti, le intercettazioni inequivoche e le ulteriori evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture».
Il libro nero di FP
In primis si cita il Libro Nero di FP (Fabio Paratici) redatto da Cherubini e definito «inquietante». Si scopre nelle motivazioni che il Libro era stato preparato da Cherubini come documento da utilizzare in fase di negoziazione del proprio rinnovo contrattuale e da cui si evincono «differenze di vedute». Non solo. Poi si fa riferimento alle intercettazioni telefoniche, come quella del 6 settembre 2021 in cui Andrea Agnelli e John Elkann fanno riferimento a una serie di comportamenti che inducono a pensare che la direzione sportiva si fosse «allargata», con «una serie di operazioni» che Agnelli riconduce «all’eccessivo ricorso dello strumento delle plusvalenze». O ancora quando Agnelli parlando con Arrivabene dice è stata «ingolfata la macchina con ammortamenti e soprattutto la merda perché è tutta la merda che sta sotto che non si può dire».
La spiegazione integrale della Corte d’Appello: il documento completo
Bilanci non attendibili, «va garantita la regolarità delle competizioni»
La conclusione che se ne trae è che «i bilanci della Juventus non sono attendibili». Violata quindi la ratio di tutto il sistema amministrativo-contabile delle società calcistiche professionistiche che è quello «di garantire la regolarità delle competizioni…». Il punto chiave è, come detto, la violazione del principio di lealtà su cui si basa tutto l’ordinamento sportivo. La regolare competizione sportiva è stata falsata.
Perché sì alla revocazione per la Juve
Con ordine, partiamo dalle questioni preliminari: perché è stata accolta la richiesta di revocazione della sentenza che aveva già assolto la Juventus (con altre otto società) per gli stessi reati. Come superare il principio giuridico del ne bis in idem, quello in base al quale non si può essere giudicati due volte per gli stessi fatti, era uno dei temi di diritto più sfidanti per i giudici.
Ma le carte dell’inchiesta penale («l’impressionante mole di documenti giunti dalla Procura della Repubblica di Torino») hanno messo «di fronte ad un quadro dei fatti radicalmente diverso». Il fatto nuovo, si continua, «che prima non era noto è proprio l’avvenuto disvelamento della intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori», con la presenza «di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere».
Questi fatti nuovi, che se conosciuti avrebbero portato a una decisione diversa, fanno rientrare il caso della Juventus in quanto previsto dall’articolo 63 del codice di giustizia sportiva che consente, appunto, la revocazione, «in ragione dei caratteri di diversità e autonomia che lo connotano». Insomma vince la specificità della giustizia sportiva, dove non è possibile ritrovare le stesse identiche tutele del procedimento penale.
E dove «anche un’assoluzione ottenuta per due gradi di giudizio, se conseguente alla mancata conoscenza di fatti invece decisivi per un’eventuale condanna, è soggetta al giudizio di revocazione». Questo perché il legislatore sportivo era motivato dal volere «rimuovere decisioni che, per uno dei tassativi casi indicati, appaiano, nella sostanza, distorsive del senso di giustizia».
Perché gli altri club sono stati prosciolti
Ma «nei fatti nuovi sopravvenuti — scrivono i giudici nelle motivazioni — non sussistono evidenze dimostrative specifiche per le altre società che consentano di sostenere l’accusa e tanto meno appare possibile sostenere che vi sia stata una sistematica alterazione di più bilanci».Verso gli altri club, insomma, nelle carte di Torino non si è trovato nulla di più: «Nella documentazione acquisita dalla Procura federale, diversamente da quanto accaduto per la FC Juventus S.p.A., non sussistono evidenze dimostrative specifiche che consentano di sostenere efficacemente l’accusa nei confronti delle società UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936. E tanto meno appare possibile sostenere che vi sia stata (come sostenuto nel deferimento) una sistematica alterazione di più bilanci».
La difesa della Juventus aveva evidenziato, nelle sue memorie, come la società fosse stata penalizzata per una norma che, aveva detto la Corte federale, quando l’aveva prosciolta
Perché i -15 e non i -9
L’altro punto era la quantificazione della penalizzazione inflitta alla Juventus in 15 punti e non di 9 come chiesto dall’accusa. «Tenuto conto dei precedenti che hanno riguardato alterazioni contabili protratte per più esercizi ovvero di rilevanti dimensioni ed intensità (che in passato hanno portato a penalizzazioni di valore oscillante ma, in taluni casi, anche significative), si ritiene necessario rideterminare la sanzione rispetto alle richieste della Procura federale. La Corte federale è chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità e deve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati, potendo anche aggravare la sanzione richiesta dalla Procura federale». In particolare, si legge, la sanzione deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita».
Il ricorso
Adesso il club torinese avrà 30 giorni a disposizione per presentare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni che però giudica solo su questioni di legittimità e non di merito. Intanto è arrivata la nota della Juventus, pesantissima: «Documento prevedibile nei contenuti, alla luce della pesante decisione, ma viziato da evidente illogicità, carenze motivazionali e infondatezza in punto di diritto». Il club bianconero «e il suo collegio di legali hanno letto con attenzione e analizzeranno a fondo le motivazioni della decisione. La società e i singoli si opporranno con ricorso al Collegio di Garanzia presso il Coni nei termini previsti. La fondatezza delle ragioni della Juventus sarà fatta valere con fermezza, pur nel rispetto dovuto alle istituzioni che lo hanno emesso».