Il DI 28 maggio 1975 (ormai superato dal DI 44/01 che però nulla dispone in merito) prevede all’articolo 2 che il presidente del consiglio di istituto “convoca e presiede il consiglio”. Analogamente l’art. 11 della CM 105/75(regolamento tipo che opera in mancanza di regolamento interno) ci dice che “Il consiglio di circolo o di istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso”.
di Cinzia Olivieri – Il DI 28 maggio 1975 (ormai superato dal DI 44/01 che però nulla dispone in merito) prevede all’articolo 2 che il presidente del consiglio di istituto “convoca e presiede il consiglio”. Analogamente l’art. 11 della CM 105/75(regolamento tipo che opera in mancanza di regolamento interno) ci dice che “Il consiglio di circolo o di istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso”.
Ma quali sono i suoi limiti di autonomia in questa competenza?
Infatti la predisposizione dell’ordine del giorno (e quindi della convocazione) del consiglio di istituto costituisce spesso occasione di conflitto tra il dirigente ed il presidente del consiglio di istituto che si sente molto spesso inutilmente costretto a firmare soltanto una convocazione già predisposta, nulla potendo in merito agli argomenti individuati dal dirigente, senza poterne autonomamente inserirne altri o ridurli.
Per dirimere questo dubbio in primo luogo occorre precisare che ai sensi dell’art. 25 del Dlgs 165/01 il dirigente è l’unico rappresentante legale dell’istituzione, ha la gestione delle risorse ed autonomi poteri di direzione, organizzazione e coordinamento (sempre nel rispetto delle competenze degli altri organi collegiali).
Pertanto si può concludere che il presidente non può disporre liberamente della carta intestata, deve necessariamente concordare ora e data della riunione con il dirigente e certamente non può decidere in totale autonomia gli argomenti di cui discutere.
Invero l’ordine del giorno deve in primo luogo tenere conto delle scadenze contabili e delle materie di competenza del consiglio di istituto, come individuate soprattutto dal Testo Unico (art. 10 in particolare) e dal DI 44/01.
Gli articoli 18 e 22 del dlgs 297/94 affermano espressamente che “La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico distrettuale/provinciale, fissa l’ordine del giorno e cura l’esecuzione delle delibere del consiglio stesso”.
Dunque negli organi collegiali territoriali del Testo Unico (consigli scolastici distrettuali e provinciali, sostituiti solo formalmente dai consigli scolastici locali e regionali del Dlgs 233/99 ,ma mai costituiti con la sola eccezione del CSPI) era espressamente la Giunta Esecutiva a determinare l’ordine del giorno.
Tuttavia per il consiglio di istituto l’art. 10 comma 10 afferma “La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere. “
In analogia, l’art. 3 del DI 44/01 dispone che la Giunta Esecutiva “prepara i lavori del consiglio e cura l’esecuzione delle delibere dello stesso”.
Nessun richiamo alla predisposizione dell’ordine del giorno quindi. La diversa formulazione deve farci perciò concludere che l’ordine del giorno del consiglio di istituto non può essere considerato una prerogativa esclusiva della giunta esecutiva e quindi del dirigente che la presiede, sebbene la circostanza che essa prepari i suoi lavori implichi una certa identità di argomenti in discussione.
Per l’art. 11 della CM 105/75 “Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso”.
Pertanto in questi casi in cui deve convocare il consiglio su istanza del Dirigente (nella qualità di presidente della Giunta Esecutiva) o della maggioranza dei consiglieri, è vincolato agli argomenti che essi presumibilmente indicheranno.
Per il resto, poichè le competenze del consiglio, distribuite in varie norme, le principali: Dlgs 297/94 (in particolare art. 10); D.I. 44/01 (in particolare, ma non solo, l’art. 33): DPR 275/99; DPR 567/96; DPR 249/98 e successive modifiche, afferiscono normalmente a materie nelle quali si esplicano i poteri del dirigente, appare opportuno e necessario, in mancanza di espressa previsione normativa e disperando di una sua integrazione, che l’ordine del giorno sia concordato serenamente tra il presidente, il cui ruolo non può essere svilito a quello di semplice sottoscrittore, ed il dirigente, le cui indicazioni appaiono però imprescindibili, e che i regolamenti delle singole scuole dispongano in merito così da evitare qualsiasi contrasto sulle rispettive competenze.
21.07.2016